Interventi finanziari del Ministero a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli artt. 31, 35, 36 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, agli articoli 31, 35, 36 e 37, prevede la possibilità di accesso al beneficio dei contributi statali per tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, che eseguono lavori di restauro o altri interventi conservativi su beni culturali. Il Ministero ha infatti facoltà, ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, del Codice”. L’articolo 38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio delinea, quale contropartita a tali agevolazioni, l’obbligo di rendere accessibili al pubblico i beni restaurati a carico parziale o totale dello Stato. Obiettivo della norma è, da una parte, contribuire in modo più capillare alla conservazione del patrimonio nel territorio, dall’altra rendere il patrimonio fruibile e promuoverne la conoscenza più diffusamente. Il concorso dello Stato alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale prevede due forme di contribuzione ben distinte, che si diversificano sostanzialmente sia rispetto alle finalità dei contributi stessi, sia rispetto alle modalità di loro erogazione.Modalità di richiesta del contributo
La richiesta di ammissibilità ai contributi statali, è contestuale alla domanda di approvazione del progetto e deve essere presentata a codesta Soprintendenza che si pronuncia in merito in sede di autorizzazione degli interventi ai sensi dell’art 21 del D.Lgs 42/04. La corresponsione dei contributi è condizionata alla verifica della conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, nel rispetto dell’art. 21 del Codice. In caso di difformità la concessione del contributo viene sospesa e la somma corrispondente al contributo eventualmente già erogato sarà recuperata in maniera coattiva.Spese ammesse a contributo:
- lavori di restauro e conservazione (ivi incluse le opere di consolidamento), compresi i lavori impiantistici che concorrono a un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, come gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio e quelli antintrusione. Per le restanti tipologie di impianti è ammissibile a contributo la spesa per la sola predisposizione ad esclusione delle apparecchiature;
- spese tecniche di progettazione riferibili alle opere di restauro e conservazione, solo se esplicitamente richieste nella domanda di ammissione; Si precisa che nel computo metrico estimativo degli interventi le voci indicate “a corpo” non vengono prese in considerazione, e pertanto devono essere sviluppate “a misura” (si invita a prendere come riferimento i prezzari ufficiali in uso nelle località ove si svolge l’intervento, oppure a redigere specifiche analisi dei prezzi di cui la Soprintendenza valuterà la congruità).
Obblighi per il proprietario, detentore o possessore
Gli immobili sottoposti a interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da appositi accordi o convenzioni da stipularsi tra Soprintendenza e i singoli proprietari (art. 38 del D.Lgs 42/04). L’atto di convenzione dovrà essere stipulato anche nel caso di lavori eseguiti all’esterno dell’immobile (facciata, coperture). Tale convenzione è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione degli spazi più significativi dell’immobile per almeno un giorno al mese durante l’arco dell’intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio e agli altri eventi istituzionali promossi dal MiBACT. I limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico sono stabiliti tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Come disposto dal Decreto di riorganizzazione del Ministero D.P.C.M del 2 dicembre 2019, n. 169 (art. 41 co 1 lettera i) la Soprintendenza Archeologica, belle arti e il paesaggio “cura l’istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita’ per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico”Tipologia di contributi
Contributi in conto capitale (fondo perduto in quota percentuale, sull’importo ammissibile a contributo) Si specifica che i contributi in questione sono stati sospesi con L. 228/2012, art. 1 co 77 a decorrere dall’8/08/2012 e che in attuazione a disposizioni dell’art. 1 comma 314 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) è stata disposta la riammissione a contributo per le domande inoltrate a partire dal 1 gennaio 2019 fino ad un limite massimo stabilito di € 10 milioni per l’anno 2019 e di € 20 milioni annui a decorrere dal 2020. Il successivo D.L. 471 del 24 ottobre 2018 ha disposto con l’art. 2 che le domande per i contributi in conto capitale dovranno essere trasmesse ”nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio di ciascun anno, per via telematica e secondo i modelli predisposti”. Con Circolare DG-BI n. 38 del 21 maggio 2019 è stato trasmesso il Decreto 24 ottobre 2018, n. 471, adottato dal MiBAC di concerto con il MEF e recante “Disposizioni attuative in materia di contributi previsti dall’art. 35 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del comma 314, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, nel quale si specifica che sono nuovamente oggetto di possibile finanziamento gli interventi per i quali siano state rilasciate dichiarazioni di ammissibilità ai contributi a decorrere dal 1 gennaio 2019. Con Circolare DG-BI n. 33 del 26 maggio 2020 è stato determinato il budget disponibile per il Segretariato Regionale per la Puglia per l’annualità 2020 in € 1.502.000,00 ed è stato disposto come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissibilità ai contributi statali in conto capitale da presentare dai soggetti interessati alla Soprintendenza di settore, competente territorialmente, la data del 31 maggio 2020. Con Circolare DG-BI n. 50 del 17 luglio 2020, di integrazione alla Circolare 33/2020, il termine ultimo è stato prorogato al 22 agosto 2020, in attuazione della legge 24 aprile 2020, n. 27 e successiva legge 5 giugno 2020, n. 40. Con la stessa circolare si evidenzia la possibilità di finanziare le domande di contributo presentate dai Segretariati regionali alla Direzione generale bilancio nel 2019, rimaste non soddisfatte per carenza di risorse. I contributi in conto capitale sono riconosciuti secondo il seguente ordine di priorità degli interventi (art. 4 del Decreto 471/2018):- a) ricostruzione e tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi riconosciuti;
- b) situazioni eccezionali connesse al rispetto di intese istituzionali di programmi;
- c) accertata e documentata situazione di grave difficoltà economica del beneficiario;
- d) regolare apertura al pubblico del bene culturale;
- e) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) ricostruzione e tutela del patrimonio culturale nelle aree urbane degradate e delle periferie.
Contributi in conto capitale ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del D.Lgs. 42/2004
Per ottenere il contributo in conto capitale, il proprietario, possessore o detentore di beni culturali deve inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità contestuale alla presentazione dell’ Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (art. 21, comma 4, d.lgs. n.42 del 2004) (Modulo Richiesta Conto Capitale), corredata da idonea documentazione. La Soprintendenza valuta le richieste ricevute e dichiara gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l’importo e propone al Segretariato regionale la percentule. Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo viene concesso dal Ministero a lavori ultimati (completi o lotto funzionale) e collaudati, per una quota parte della spesa effettivamente sostenuta dal proprietario (determinata dalla Soprintendenza tenuto conto anche del godimento di eventuali altri contributi pubblici) per i soli interventi ritenuti ammissibili. Sia in caso di interventi conservativi volontari sia di interventi conservativi imposti, questi ultimi ai sensi dell’art. 34 comma 2 del Codice, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, regolarmente certificati e collaudati dalla Soprintendenza competente. Eseguiti gli interventi, l’interessato trasmette alla Soprintendenza la documentazione richiesta per la fase a consuntivo (Modulo Consuntivo Conto Capitale), al fine di consentire alla stessa di provvedere al collaudo dei lavori, con riscontri tecnici ed amministrativi, anche in sito, e alla redazione del relativo certificato, che viene successivamente trasmesso al competente Segretariato regionale. Quest’ultimo provvede a stilare una graduatoria e a trasmettere le proposte di finanziamento alla Direzione Generale Bilancio che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, approva il piano di finanziamento e accredita le relative somme per la successiva erogazione del contributo.Contributi in conto interessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 42/2004
Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali, nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati a un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato, pagando, secondo le scadenze previste in un preciso piano di ammortamento, gli interessi su ogni singola rata (la concessione è ammessa anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico ai sensi dell’art. 37 comma 4 del Codice). Per ottenere il contributo in conto interessi, il richiedente deve inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità (Modulo Richiesta Conto Interessi) corredata da idonea documentazione, e successivamente il Ministero autorizza l’emissione del decreto dirigenziale di concessione del contributo con riserva di verifica delle disponibilità del bilancio. Per i mutui a tasso variabile il contributo è calcolato sviluppando il piano di ammortamento al tasso costante della prima rata e ogni eventuale variazione del tasso deve essere comunicata al Ministero e al Segretariato Regionale prima della successiva scadenza. Una volta ottenuto il decreto di concessione del contributo, annualmente il beneficiario deve presentare:- l’attestazione del regolare pagamento sia delle rate pregresse del mutuo che di quelle di volta in volta saldate come da piano di ammortamento approvato;
- il piano di ammortamento aggiornato e ogni successiva ed eventuale variazione rispetto a quello indicato nel decreto di concessione suindicato, compresa, nel caso, la risoluzione del contratto di mutuo. Ogni anno, per tutta la durata del mutuo, il Ministero emette una dichiarazione di nulla osta al pagamento della quota a contributo per l’anno in corso, e in caso di variazione del piano di ammortamento, emette un apposito decreto di aggiornamento.
Allegate istruzioni per i diversi proprietari, possessori e detentori di beni culturali: