Contributi – Interventi finanziari del Ministero a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli artt. 31, 35, 36 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
DM 161/2023 “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”
Patrimonio architettonico
(solo per le istanze inviate alla Regione Puglia. Per gli enti delegati dalla Regione Puglia, l’autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva deve essere indirizzata direttamente alla regione delegante)
Accesso ai Documenti Amministrativi
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, la richiesta può essere inoltrata da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Accesso Civico
L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.
- Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto “documenti, informazioni o dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. Esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali.
- Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.lgs. n. 97/2016. ”, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013. Anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. Con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.